Voto del docente di religione cattolica nello scrutinio per l’ammissione

L’ Associazione Nazionale “Per la Scuola della Repubblica”
esprime sconcerto e preoccupazione nei confronti di un documento prodotto
dall’ANDIS (Assoc.Naz. Dirigenti Scolastici) in merito alla CM. 32 del 14 marzo
scorso “Scrutini ed esami a conclusione
del primo ciclo di istruzione”.

 
Il contenuto del documento è emerso all’evidenza dell’opinione pubblica
soltanto recentemente, in occasione degli scrutini per l’ammissione degli alunni
ai previsti esami che si svolgeranno nei prossimi giorni.

  
Il punto che solleva la nostra viva protesta riguarda la considerazione
del  voto del docente di religione
cattolica nello scrutinio per l’ammissione..

    Recita a questo proposito il
documento dell’ANDIS “ Il docente di religione vota e se questo voto è
determinante per l’ammissione, o la non ammissione, deve essere motivato per
iscritto nel verbale. Lo stesso trattamento non è previsto per chi non si avvale
dell’insegnamento della religione
cattolica”.

  
Viene così completamente snaturato il principio affermato nella revisione
dell’Intesa (DPR 202/90) cui la stessa ANDIS peraltro dichiara di riferirsi (!):
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una
deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di
religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale”.

      Il motivo per il
quale è stata introdotta nell’Intesa tra Governo italiano e CEI la clausola
citata è ben evidente.

     La scelta se avvalersi
o non avvalersi dell’irc non può avere in alcun caso effetti discriminanti  (art. 9 del Nuovo
Concordato).

      Pertanto il
docente di religione cattolica ha diritto ad esprimere il proprio giudizio nel
verbale, ma il suo voto – se determinante – non può valere nel computo dei voti
espressi dal Consiglio di classe determinando l’ ammissione o la non ammissione
dell’ alunno/a che si avvale dell’irc.

      L’Associazione
“Per la scuola della Repubblica” invita tutti coloro che siano a conoscenza di
casi di palese illegittimità (= alunni ammessi, o non ammessi, col voto
determinante del suddetto docente) a denunciare la circostanza, non consentendo
lo svolgimento di esami  che
potrebbero comunque essere impugnati nelle sedi legali.

Roma 4 giugno 2008

      

Comitato
“Per la scuola della Repubblica” associazione onlus –

Sede
legale
via La Marmora 26 50121, Firenze;
operativa via Papiniano 38, 00136 Roma, 

amministrativa
 via G. Venezian 3, 40121 Bologna.
(c/c postale 23452543)

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